Carpì-Forlì è terminato sul campo 2-1, ma ha lasciato degli strascichi: i galletti hanno deciso di presentare reclamo al giudice sportivo in merito alla presenza del calciatore Tommaso Ceccotti in campo.
Secondo la società reclamante, il terzino destro non aveva diritto a partecipare alla gara. Il classe 2005 era stato squalificato per un turno in seguito a recidiva di ammonizioni il 23 gennaio e il 28 gennaio (turno seguente) aveva scontato la squalifica contro la Pistoiese.
Per il Forlì, però, non è così perché il club ritiene che il turno non sia stato scontato vista l’esclusione della Pistoiese e l’annullamento delle gare disputate. Il Giudice Sportivo, letto il reclamo e le memorie difensive del Carpi, si è pronunciato questo pomeriggio ed ha omologato il risultato sul campo.
Il Forlì, però, potrebbe presentare ricorso alla Corte Sportiva D’Appello (secondo grado di giudizio) per provare ad ottenere un ribaltamento del risultato.
L’esclusione della Pistoiese ha lasciato strascichi pesanti nel girone D: la scorsa settimana il Ravenna, attraverso un comunicato, aveva esposto in modo duro la propria posizione. I romagnoli hanno subito una deduzione di 6 punti e lo svantaggio dal Carpi è raddoppiato: da 2 a 4 punti.
La decisione
“-Tenuto conto che l’esegesi proposta dalla reclamante contraddice lo spirito delle norme e la corretta applicazione che ne suggerisce
il consolidato orientamento della Corte d’Appello sportiva, in tema si esecuzione delle sanzioni, la quale invita a garantire il corretto
bilanciamento tra il principio di effettività (e afflittività) della sanzione, che deve essere effettivamente scontata e non affidata al potere
discrezionale della società di appartenenza, ed il principio di separazione (e omogeneità) delle competizioni, in ragione del quale la
squalifica, ove possibile, deve essere scontata nella competizione nella quale il tesserato ha posto in essere l’infrazione.
Nel caso di specie il calciatore CECOTTI TOMMASO ha effettivamente scontato la sanzione della squalifica di una gara e lo ha fatto nella medesima competizione in cui ha commesso l’infrazione, laddove l’interpretazione proposta dalla reclamante imporrebbe di scontare nuovamente la sanzione e ciò, in ragione di un provvedimento di rinuncia o esclusione comminato in capo ad un sodalizio diverso da quello presso cui il calciatore risulta tesserato ed a quest’ultimo in alcun modo imputabile.
– dedotto che il calciatore CECOTTI TOMMASO, al momento della gara in epigrafe, aveva integralmente scontato la squalifica di una
gara ed aveva, pertanto, pieno titolo a prendervi parte;
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: CARPI AC SSDARL – F.C. FORLI SRL 2 – 1;
3) di addebitare sul conto della F.C. FORLI SRL la tassa di reclamo.”