Rg Ticino-Città di Varese / Ecco l’esito finale del ricorso della società di casa
Si conclude la disputa tra l’RG Ticino ed il Città di Varese per quanto riguarda il risultato finale nel match che le ha viste battagliare dal primo all’ultimo minuto. Ecco la decisione
La decisione del giudice
La sfida tra RG Ticino e Città di Varese terminata sul risultato di 2-2. Il giorno dopo è arrivato il comunicato da parte della società di casa. Il club ha annunciato un irregolarità nel tesseramento di un giocatore (sceso in campo) del Varese e a quel punto ha aperto un vero e proprio ricorso. Dopo quasi un mese è arrivata la decisione finale del giudice riguardo la presenza in rosa di Cassano Enzo. Secondo la squadra della provincia di Novara: il contratto non è consegnato in tempo mentre il team lombardo ha dimostrato agli atti che si trattava di un calciatore che proveniva dall’Aurora Pro Patria con documenti firmati il 30 Agosto. Alla fine il ricorso è dichiarato perso per il team di casa e di conseguenza il 2-2 confermato a tutti gli effetti. Oltre al danno anche la beffa per l’RG perché (come ben sappiamo) chi perde il ricorso è anche costretto a dover sostenere tutte le spese che sono servite per portarlo avanti. Adesso non possiamo fare altro che passare al comunicato ufficiale del giudice con tutte le decisioni prese.
Le dichiarazioni
“Il Giudice Sportivo. Letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla SSD RG TICINO SR.L. con il quale si richiede che venga inflitta alla CITTA Dl VARESE S R L la punizione sportiva della perdita della gara. Ai sensi dell’art. 10, comma 6, CG S Secondo la ricostruzione della società reclamante, nell’ambito della gara in oggetto il calciatore CASSANO ENZO, schierato il n. 22 dalla CITTA Dl VARESE SRL, non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto non tesserato con la predetta società sportiva. Letta la memoria difensiva della CITTA’ DI VARESE SRL. in cui si afferma che il calciatore CASSANO ENZO risulta tesserato dal 30 agosto 2023. Pertanto: chiede che venga respinto il ricorso e omologato il risultato della gara ottenuto sul campo. Lette le memorie autorizzate della SSD RG TICINO S.RL. cui si insite per l’accoglimento del reclamo. Rilevato che, con dichiarazione del 12 ottobre 2023 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti: nella quale si informa che il calciatore CASSANO ENZO, nato il 12/11/2004, risulta essere regolarmente tesserato per la società CITTA Dl VARESE SR.L. dal 30 agosto 2023 (prestito dalla società Aurora Pro Patria 1919). Delibera.
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-2;
3) di addebitare il contributo di reclamo sul conto della S S.D. RG TICINO S R”.
Nicola Badursi