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Club Milano-Ponte san Pietro

Ponte San Pietro-Club Milano / Ecco la decisione ufficiale del giudice sportivo

Al Ponte San Pietro non va bene praticamente niente in questo periodo. Ecco la decisione del giudice sportivo riguardo il ricorso del Club Milano.

Il risultato

La decisione del giudice è di quelle che non possono piacere ai tifosi del club della provincia di Bergamo. La regola è stata interpretata alla lettera e di conseguenza il Club Milano ha vinto 3-0 la sfida contro il Ponte San Pietro. A nulla è servita la difesa del club, ma andiamo a vedere i motivi per cui è stata presa una decisione di tale entità. Il Club Milano solo qualche ora dopo la gara aveva avvisato tutti che avrebbe fatto reclamo. Il motivo? Molto semplice, la squadra che giocava tra le mura amiche avrebbe impiegato (nel secondo tempo della sfida) il giocatore Gamba Nicol di soli 15 anni (al giorno della partita). Logicamente nessuna società può far scendere in campo un calciatore che non ha ancora compiuto i sedici anni di età. Proprio questa è stata la motivazione decisiva che ha portato alla sconfitta a tavolino. Adesso la situazione è tutt’altro che semplice, perché il Ponte San Pietro perde un’altra lunghezza in classifica e scivola a soli otto punti. Con questo ricorso, invece, il Club Milano migliora una classifica già tranquilla, volando a ben 17 punti e mettendo la zona play-out a quattro lunghezze di distanza. Ecco il comunicato integrale del giudice sportivo.

Le parole del giudice

Esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla ASD CALCIO CLUB MILANO con il quale si richiede che venga inflitta alla AC PONTE SAN PIETRO SSDARL la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. a) C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore GAMBA NICOL , nato il 5 novembre 2007 e impiegato dalla AC PONTE SAN PIETRO SSDARL a partire dal 48º minuto del secondo tempo, in assenza della previa autorizzazione ex art. 34 comma 3 delle N.O.I.F. prevista per i calciatori che non abbiamo compiuto i 16 (sedici) anni. Letta la memoria difensiva dell’ AC PONTE SAN PIETRO SSDARL con cui si chiede il rigetto del reclamo, poiché calciatore GAMBA NICOL sarebbe stato tesserato con lo status di Dilettante e sarebbe, quindi, un “giovane dilettante” e non un “giovane”, con conseguente applicabilità dell’articolo 32 in luogo dell’art. 34 comma 3 delle NOIF. Rilevato che il tenore dell’art. 34 comma 3 delle NOIF è chiaro nell’affermare che tutti i calciatori “giovani” tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili, salvo che, compiuto anagraficamente il 15º anno di età, vengano espressamente autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente, a partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe. Rilevato che l’art. 34 comma 3 delle NOIF è stato recente modificato(con C.U. 211/a del 6 giugno 2023) unicamente per adeguare il richiamo normativo che comporta l’applicazione della sanzione della perdita della gara, facendo espresso riferimento all’art. 10, comma 6, del C.G.S. (in luogo del precedente richiamo all’art. 17, comma 5, del C.G.S). Rilevato che, a sua volta, anche l’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, è chiaro nell’affermare che la sanzione della perdita della gara è inflitta, alla società che: “(…) c) vìola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF” e che, il calciatore GAMBA NICOL , alla data della gara in epigrafe non aveva ancora compiuto di 16 anni anagrafici e non era dotato della necessaria e previa autorizzazione, pertanto non aveva titolo a parteciparvi

PER QUESTO MOTIVO

Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla AC PONTE SAN PIETRO SSDARL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo

Nicola Badursi