Accolto il ricorso del Fossombrone ai danni del Fano: come cambia la classifica del girone F
Il giudice sportivo nella giornata di ieri ha comunicato di aver accolto il ricorso presentato dal Fossombrone in seguito alla seconda giornata persa dalla formazione neopromossa contro l’Alma Juventus Fano. La richiesta del club biancoazzurro è arrivata data la presenza nel matchday two di un giocatore, che doveva ancora scontare la squalifica dalla stagione precedente e dunque non poteva essere schierato. Il calciatore in questione, Bartolomeo Riggioni, classe 2004, era in prestito al Fossombrone nella scorsa stagione e tramite gli spareggi Nazionali ha raggiunto la Serie D. Con il 3-0 a tavolino, la formazione neopromossa raggiunge il Chieti in testa alla classifica del girone F, mentre il Fano con soli due punti si trova in fondo alla classifica.
Il comunicato del Giudice Sportivo
“Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla FC FORSEMPRONESE 1949 SSD RL con il quale
si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore RIGGIONI BARTOLOMEO impiegato dalla ALMA JUVENTUS
FANO 1906 SRL sin dall’inizio della gara in epigrafe, con il numero 3;
rilevato che al calciatore summenzionato, all’epoca tesserato per FCFORSEMPRONESE 1949 SSD RL, è stata comminata la squalifica per una gara, per recidiva in ammonizioni, di cui al C.U. n. 429 del 19 giugno2023 emesso dalla LND per le gare di Spareggi di Eccellenza Fase Nazionale 2022/2023, disputate in data 18 giugno 2023;
rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nelle gare di Spareggi Eccellenza Fase Nazionale 2022/2023, come ricavabile dal fatto che la gara del 17 giugno 2023 rappresenta l’ultima gara disputata dalla FC FORSEMPRONESE 1949 SSD RL, nella stagione sportiva.
rilevato che la medesima squalifica per una gara non è stata scontata nel corso del Campionato di Serie D 2023/24 essendo stato il calciatore RIGGIONI BARTOLOMEO inserito in distinta (come calciatore titolare o di riserva) in entrambe le prime due giornate di
campionato e impiegato sin dall’inizio nella gara del 17 settembre 2023, di cui in epigrafe, alla quale, pertanto, ai sensi dell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, il medesimo non aveva titolo a partecipare;
P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla ALMA JUVENTUS FANO 1906 SRL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo”
Asia Di Palma