Proprio in queste ore è stato comunicato l’esito del ricorso della sfida tra Piacenza e Desenzano. Ecco la scelta definitiva del giudice. L’esito del ricorso Il Desenzano vince ufficialmente la gara contro il Piacenza per tre reti a zero. Una decisione dal parte del giudice che era praticamente assicurata e complica ancora di più la […]

Proprio in queste ore è stato comunicato l’esito del ricorso della sfida tra Piacenza e Desenzano. Ecco la scelta definitiva del giudice.

L’esito del ricorso

Il Desenzano vince ufficialmente la gara contro il Piacenza per tre reti a zero. Una decisione dal parte del giudice che era praticamente assicurata e complica ancora di più la posizione in classifica del team emiliano. Con una classifica così corta ogni dettaglio può fare la differenza ed in questo momento la differenza reti non sorride al team di mister Rossini. Adesso non possiamo fare altro che passare al comunicato ufficiale emanato dal giudice in cui viene spiegato nel dettaglio il fatto ed anche il motivo per cui è stata inflitta la penalità.

Le parole del giudice

“Letto il ricorso, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, CALCIO DESENZANO SSD ARL, con il quale si chiede sia inflitta al PIACENZA CALCIO 1919 SRL la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del C.G.S., per avere detta società violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del secondo tempo, la norma sull’impiego dei calciatori “giovani”; rilevato che il PIACENZA CALCIO 1919 SRL è scesa in campo, così come previsto dal C.U. n. 1, lettera c) del Dipartimento
Interregionale, pubblicato il 1 luglio 2023 per la stagione sportiva 2023/2024 con 4 calciatori di cui uno nato dal 1º gennaio 2006 (Bassanini Riccardo, n. 37) e tre nati dal 1º gennaio 2004 (Moro Luca,n. 12, Ndoye Moussa Seck, n. 18 e Iob Simone n. 24 ), ma nel corso del secondo tempo procedeva alla sostituzione di tre dei quattro calciatori e più precisamente: all’ 11′ del secondo tempo, il n. 18 Ndoye Moussa Seck (classe 2004) con il n. 2o Toure Amadou (classe 2003), al 30° del secondo tempo, il n. 24 Iob Simone (classe 2004) con il n. 11 Zini Andrea (classe 1998) e il n. 37 Bassanini Riccardo (classe 2006) con il n. 38 Napoletano Antonio (classe 2006); rilevato che la sostituzione effettuata al 30° del secondo tempo determinava la violazione dell’obbligo d’impiegare, per l’intera durata della gara, almeno quattro calciatori under, così come previsto dal C.U. n. 1, lettera c) del Dipartimento Interregionale. P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere al PIACENZA CALCIO 1919 SRL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.

Nicola Badursi

 

16 Febbraio 2024

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