Una vicenda particolare coinvolge due squadre del girone D di Serie D: parliamo di Piacenza e Cittadella Vis Modena. L’espulsione e la richiesta di revoca dei modenesi Il match della prima giornata di ritorno è finito sotto l’occhio del Giudice Sportivo dopo il reclamo presentato dal Cittadella Vis Modena. Il match è terminato 4-1 in […]

Una vicenda particolare coinvolge due squadre del girone D di Serie D: parliamo di Piacenza e Cittadella Vis Modena.

L’espulsione e la richiesta di revoca dei modenesi

Il match della prima giornata di ritorno è finito sotto l’occhio del Giudice Sportivo dopo il reclamo presentato dal Cittadella Vis Modena. Il match è terminato 4-1 in favore dei biancorossi, che hanno conquistato 3 punti fondamentali per cominciare a risalire la classifica. L’ arbitraggio però ha fatto molto discutere: alla fine del primo tempo il direttore di gara ha espulso il calciatore del club modenese Matteo Boccaccini.

Nelle immagini, pubblicate dal club ospite, si vede un fallo a centrocampo compiuto da un calciatore del Piacenza ai danni di uno del Cittadella Vis Modena da cui scaturisce poi una mischia che coinvolge diversi calciatori e in cui rimane a terra il portiere dei modenesi Andrea Piga. Dopo qualche secondo, però, l’arbitro estrae il cartellino rosso per il difensore della squadra di Mattia Gori nell’incredulità dei presenti. Il club ha immediatamente presentato reclamo e il giudice sportivo lo ha respinto, ma non ha ancora omologato il risultato. Adesso si attende l’esito del primo grado, ma la società modenese è pronta nell’eventualità a ricorrere agli altri due gradi di giudizio: Corte d’Appello e il Collegio del Coni. Nel frattempo, Boccaccini è stato squalificato per due giornate proprio dal Giudice Sportivo dopo la lettura del referto.

Il comunicato del Giudice Sportivo

“Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società CITTADELLA VIS MODENA A.S.D ai sensi dell’art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PIACENZA CALCIO 1919 – CITTADELLA VIS MODENA A.S.D Il Giudice Sportivo,

alla segnalazione ex art. 61.3 Codice di Giustizia Sportiva fatta pervenire dal CITTADELLA VIS MODENA SSD A R.L. rispetto alla gara in epigrafe e con la quale si chiede di revocare il provvedimento disciplinare di espulsione comminato al proprio calciatore n. 30, Matteo Boccaccini, poiché l’Arbitro l’avrebbe erroneamente ritenuto reo di una condotta che il medesimo non ha compiuto

In particolare, nella segnalazione si afferma che il Direttore di gara avrebbe espulso il calciatore Matteo Boccaccini al termine, del primo tempo di giuoco, poiché ritenuto reo di avere colpito il portiere della propria squadra, che in quel momento si trovava riverso a terra e si invita, pertanto, codesto Giudice all’esame dei filmati prodotti, al fine di emendare l’errore commesso dal Direttore di gara ed assumere ogni conseguente determinazione.

rilevato che, nel referto arbitrale si afferma chiaramente che il n. 30 del CITTADELLA VIS MODENA SSD A R.L., Matteo Boccaccini, veniva espulso perché durante una mass confrontation “spingeva un avversario, pur senza violenza e assumeva atteggiamento provocatorio”, come ulteriormente confermato del Direttore di gara che ha inoltrato su richiesta di questo giudice sportivo un supplemento di rapporto;

considerato che, attraverso l’esame dei mezzi di prova a disposizione di codesto giudice ed allegati alla segnalazione, nella fattispecie di cui è causa non si è concretizzato alcun addebito di condotta violenta diverso da quello indicato in referto ed effettivamente riferibile al calciatore sanzionato e che non sono rilevabile condotte gravemente antisportive di cui all’art. 61, comma 4.

P .Q.M.
Dispone:

di respingere le richieste del CITTADELLA VIS MODENA SSD A R.L.;

di addebitare il contributo per la segnalazione sul conto del CITTADELLA VIS MODENA SSD A R.L”

Asia Di Palma

8 Gennaio 2025

Articoli Correlati Serie D