La Castellana può finalmente sorridere dopo la decisione della Corte Sportiva D’Appello di ridurre la squalifica del tesserato Alberto Boniotti. La vicenda Il 3 novembre scorso il calciatore Alberto Boniotti è stato espulso nel corso del match tra Cellatica e Castellana per aver proferito un’espressione irriguardosa nei confronti del direttore di Gara. Il 5 novembre, […]
La Castellana può finalmente sorridere dopo la decisione della Corte Sportiva D’Appello di ridurre la squalifica del tesserato Alberto Boniotti.
La vicenda
Il 3 novembre scorso il calciatore Alberto Boniotti è stato espulso nel corso del match tra Cellatica e Castellana per aver proferito un’espressione irriguardosa nei confronti del direttore di Gara. Il 5 novembre, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 5 mesi (fino al 05/04/2025) con la seguente motivazione: “a seguito di decisione arbitrale, avvicinava il direttore di gara tenendo nei suoi confronti comportamento irriguardoso e appoggiandogli una mano sulla spalla lo spingeva con bassa intensità facendolo retrocedere lievemente senza provocare dolore. A fine gara avvicinava l’arbitro scusandosi”. Il club ha stigmatizzato il comportamento del tesserato e ha immediatamente presentato ricorso ritenendo sproporzionata la sanzione inflitta al proprio tesserato e la Corte Sportiva d’Appello ha accolto il reclamo e ridotto la squalifica a 8 giornate.
Le motivazioni della Corte Sportiva d’Appello
La Corte Sportiva d’Appello ha analizzato il reclamo presentato dalla Castellana, che ha spiegato come il gesto di Boniotti di appoggiare la mano sulla spalla del direttore di gara fosse finalizzato ad attirare l’attenzione dello stesso, vista la mancata interruzione del gioco in occasione di un contatto tra giocatori. Inoltre, il club con il sostegno dell’avvocato (Andrea Agrì)ha richiesto che l’azione di Boniotti venisse inquadrata nella condotta “irriguardosa” e non in quella violenta, come specificato dal Codice di Giustizia Sportiva.
Tale Codice, infatti, differenzia la condotta violenta da quella “irriguardosa” e “gravemente irriguardosa”. La prima (descritta nell’articolo 35) viene definita come “ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività”. La Corte Sportiva d’Appello ha dunque inquadrato la condotta di Boniotti in “comportamento gravemente irriguardoso” in quanto c’è stato un contatto fisico ma ha escluso la violenza. Il calciatore, al termine della gara, si era scusato con il direttore di gara. Boniotti potrà tornare in campo a partire dal 5 gennaio 2025.
Asia Di Palma
5 Dicembre 2024