Il Giudice Sportivo ha comunicato le sue decisioni dopo la prima giornata di campionato di Serie B Femminile. In particolare su una vicenda che riguarda il match tra Genoa Women e Vis Mediterranea. La motivazione del giudice sportivo La gara tra le liguri e le campane è terminata 1-0 con rete di Giulia Giacobbo al […]

Il Giudice Sportivo ha comunicato le sue decisioni dopo la prima giornata di campionato di Serie B Femminile. In particolare su una vicenda che riguarda il match tra Genoa Women e Vis Mediterranea.

La motivazione del giudice sportivo

La gara tra le liguri e le campane è terminata 1-0 con rete di Giulia Giacobbo al 13′ del primo tempo. Il match però non è terminato sul campo perché il giudice sportivo, esaminando gli atti ufficiali, ha inflitto la perdita della gara a tavolino alla Vis Mediterranea. Il motivo della decisione è legato alle norme F.I.G.C. (comunicato n. 262/A del 27 giugno 2024, punto 7, lettera B) che impongono l’obbligo di inserire negli elenchi ufficiali di gara un minimo di 15 calciatrici che tra i 12 e i 21 anni siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo di 36 mesi; o nate dopo l’anno 2006 (incluso), che siano state tesserate in maniera continuativa per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento. Questa decisione non comporta modifiche in termini di classifica in quanto il Genoa aveva già ottenuto i tre punti sul campo.

 

IL COMUNICATO

“Rilevato che dal referto di gara e dalla distinta ufficiale della società VIS MEDITERRANEA risultano schierate su
un totale di numero diciannove calciatrici solo quattordici calciatrici in possesso dei requisiti di età e
tesseramento, così dette “formate”. Risultando “non formate” le seguenti calciatrici: n. 10 KLAIN Yasmine Rania;
n. 26 DI SIPIO Isabella Rosa; n.34 PUCOVA Anna; n. 88 KARAIVANOVA Kristiana Dianova e n. 11 PAINI Lisa;
rilevato che la violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, come stabilito nel predetto C.U. n. 262/A del 27 giugno 2024, lettera B – punto 7, la sanzione della perdita della gara ai sensi
dell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, e che rileva anche l’indicazione di un numero di calciatrici
“non formate” superiore a quello consentito quale presupposto della perdita della gara (C.S.A. Decisione del
30/10/2020);
considerato che il risultato della gara acquisito sul campo è stato GENOA CRICKET AND F.C.SPA -VIS
MEDITERRANEA SOCCER 1 – 0, pertanto la violazione, oltre prevedere la perdita della gara con il punteggio
di 3 – 0, dovrà essere sanzionata con un’ammenda
delibera
di infliggere:
a) alla società VIS MEDITERRANEA SOCCER la perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 in favore della
società GENOA CRICKET AND F.C.SPA;

b) alla società VIS MEDITERRANEA SOCCER l’ammenda di € 1.000,00″

 

Asia Di Palma

4 Settembre 2024

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