Dopo la decisione presa dalla FIGC a seguito degli avvenimenti tra Folgore Caratese e Club Milano è arrivata la scelta dei brianzoli di far ricorso. Ecco tutti i dettagli.

La Folgore non ci sta

Dopo la decisione presa da parte della FIGC e della LND la risposta del team di Michele Criscitiello non si è fatta attendere. La società non accetta la squalifica del campo per una gara, oltre che l’ammenda di 5000 euro ed ha deciso di inviare un ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. La richiesta è la riesaminazione del caso e l’annullamento dei provvedimenti presi e annunciati proprio qualche giorno fa. Non dimentichiamo che il tutto nasce dal post partita del match contro il Club Milano. Incontro in cui furono parecchi i dubbi sul referto finale emesso dal direttore di gara. Questo sarà solo l’ennesimo capitolo di una saga che sembra essere destinata ad andare avanti per tanto tempo. Passiamo al comunicato del CONI.

Il comunicato del CONI

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Folgore Caratese A.S.D. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Lega Nazionale Dilettanti (LND) avverso il dispositivo n. 0156/CSA-2024-2025, Registro procedimenti n. 129/CSA/2024-2025, emesso dalla Corte Sportiva d’Appello, III Sezione, il 3 marzo 2025, e le relative motivazioni, notificate in data 18 marzo 2025, con le quali, in parziale accoglimento del reclamo della suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al C.U. n. 62 del 3 dicembre 2024 (che aveva irrogato, a carico della odierna ricorrente, la squalifica del campo di gioco per due giornate, con obbligo di disputare le partite in campo neutro ed a porte chiuse, nonché l’ammenda di € 4.000,00), è stata rideterminata la sanzione a carico della Folgore Caratese A.S.D. Nell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse e nell’ammenda di € 5.000,00. La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara Folgore Caratese A.S.D. – Calcio Club Milano, disputata in data 1° dicembre 2024 e valida per la 16^ giornata del Campionato di Serie D, in ordine alle condotte asseritamente poste in essere da soggetti riconducibili alla Folgore Caratese A.S.D., nonché da suoi tifosi, nei confronti degli ufficiali di gara e dei tesserati avversari”.

La richiesta della Folgore

“La ricorrente, Folgore Caratese A.S.D., chiede:

– al Presidente del Collegio di Garanzia, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera d), CGS CONI, di sospendere inaudita altera parte il provvedimento impugnato e le sanzioni ivi previste per le ragioni di periculum esposte in ricorso;

– al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso, di annullare la decisione della Corte Sportiva d’Appello FIGC, pubblicata con C.U. n. 156/CSA e motivazioni del 18 marzo 2025 e, per l’effetto, di annullare le sanzioni comminate;

– in subordine, di annullare la decisione impugnata e di applicare la sanzione di cui all’art. 28, comma 4, CGS FIGC e all’art. 8, comma 1, lettera d), CGS FIGC, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 62 CGS CONI;

– in estremo subordine, di annullare la decisione impugnata e di rinviare alla Corte Sportiva d’Appello perché in applicazione del principio di diritto enunciato da questo Collegio voglia rivalutare i fatti e applicare la conseguente adeguata sanzione.”

Nicola Badursi

21 Marzo 2025

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