Proprio in questo istante è arrivata la conferma del giudice sportivo sulla decisione riguardante l’Ardor Lazzate. Ecco tutti i dettagli. Squalifica confermata Dopo i fatti del match contro la Vergiatese era arrivata una gara a porte chiuse per il team di Lazzate. Puntuale il ricorso della società che si è appena qualificata ai prossimi play-off, […]

Proprio in questo istante è arrivata la conferma del giudice sportivo sulla decisione riguardante l’Ardor Lazzate. Ecco tutti i dettagli.

Squalifica confermata

Dopo i fatti del match contro la Vergiatese era arrivata una gara a porte chiuse per il team di Lazzate. Puntuale il ricorso della società che si è appena qualificata ai prossimi play-off, ma il giudice sportivo non ha mutato la sua decisione. Di conseguenza il club dovrà scontare un match della post season a porte chiuse. Una decisione che sicuramente non fa comodo al club visto che solo con il secondo posto potrà avere tutti e due i match nelle mura amiche, ma in qualsiasi caso dovrà giocare la prima sfida senza il calore del suo pubblico. Ecco il giudizio finale arrivato proprio in questi istanti.

La decisione del giudice

“La società A.C. ARDOR LAZZATE A.S.D. propone reclamo avverso la decisione richiamata in epigrafe, con cui il G.S. di 1°Grado ha (i) disposto la disputa di n. 1 gare a porte chiuse e (ii) l’ammenda pari ad € 200,00 nei confronti della società, a causa del comportamento di un proprio sostenitore, che nel corso della gara in commento ha apostrofato il direttore di gara con offese nei confronti suoi e della madre e ha anche pronunciato frase discriminatoria nei confronti di un calciatore avversario.

Ad avviso della reclamante, posto che la partita è stata disputata sul campo della VERGIATESE e che nel campo non vi erano aree in cui il pubblico di ciascuna squadra era suddiviso da quello dell’avversaria, l’arbitro avrebbe meramente ipotizzato l’appartenenza del sostenitore alla tifoseria della ARDOR LAZZATE, senza poterne avere certezza.

Inoltre, ritiene che ad avviso dell’art. 6 CGS, non potrebbe addebitarsi alcuna forma di responsabilità alla reclamante per la gestione della sicurezza del campo, che invece dovrebbe essere attribuita alla società ospitante.

Di conseguenza, in presenza di un ragionevole dubbio sulla fede calcistica dell’autore delle offese, la ARDOR LAZZATE ASD richiedeva l’annullamento della sanzione o comunque la riduzione della stessa, mediante conferma della sola sanzione pecuniaria, con annullamento di quella relativa alla disputa dell’incontro a porte chiuse.

All’udienza del 27 aprile 2024, tenuta mediante collegamento da remoto, la reclamante insisteva per l’accoglimento del reclamo, ulteriormente argomentando sulle ragioni a supporto delle proprie richieste, come da verbale in atti.

Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S.,

OSSERVA

Ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS, gli atti ufficiali di gara costituiscono fonte privilegiata di prova, che non
può essere in alcun modo messa in dubbio da una diversa prospettazione difensiva, ove non corroborata da
specifici elementi che consentano di superare o ritenere non idonea la prova fornita dall’Arbitro in relazione
ai fatti accaduti (sez. IV, decisione n. 55/2020; v. anche decisione n. 0007/CFA, sez. IV, 16 ottobre 2019).

Nel caso di specie, il referto di gara riporta in modo assolutamente dettagliato e preciso le gravissime offese e minacce che una persona presente tra il pubblico ha rivolto all’assistente di parte. Nonché la frase a contenuto gravemente discriminatorio che sempre la stessa persona ha pronunciato riferendosi ad un calciatore della VERGIATESE.

Come anche ribadito dall’assistente di gara nel supplemento di rapporto richiesto da questa Corte e acquisito in atti, a differenza di quanto meramente asserito dalla reclamante. Non vi può essere alcun dubbio circa l’appartenenza dell’autore delle gravi ingiurie alla tifoseria della ARDOR LAZZATE.

Anche a non tener conto del fatto che l’identificazione in tal senso compiuta dall’Assistente dell’arbitro avrebbe già di per sé valore di prova privilegiata ex art. 61, comma 1, CGS, è il tenore stesso delle frasi proferite a rendere certa l’appartenenza dello stesso alla tifoseria dell’ARDOR LAZZATE.

Come riportato nel referto, infatti, tali ingiurie e frasi a contenuto discriminatorio sono state pronunciate a partire dal 36’ del secondo tempo, dopo che un minuto prima la VERGIATESE aveva segnato una rete su calcio di rigore (come risulta dal referto stesso), e trovavano esplicita causa proprio nell’assegnazione del rigore, che a detta del tifoso era dovuto a un “regalo” dell’assistente di parte ad un calciatore della VERGIATESE.

Conseguenza logica immediata di quanto sopra è, all’evidenza, l’identificazione dell’autore quale appartenente alla tifoseria dell’ARDOR LAZZATE.

A nulla rileva, poi, il fatto che la partita sia stata disputata in trasferta, posto che lo stesso articolo 6 citato dalla reclamante al comma 3 recita: “Le società rispondono anche dell’operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l’eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime”.

Quanto, infine, alla richiesta di riduzione della sanzione, con annullamento di quella relativa alla disputa di una gara a porte chiuse, questa Corte ritiene che la gravità delle offese e delle minacce proferite, unita alla grave frase discriminatoria pronunciata dallo stesso tifoso siano tali da giustificare pienamente la sanzione applicata dal G.S., che merita quindi piena conferma.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale RIGETTA il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa”.

Nicola Badursi

2 Maggio 2024

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