Il Giudice Sportivo, Sergio Lauro, ha comunicato nella giornata di ieri un decisione molto importante che riguarda il campionato di Serie B femminile. Al Tavagnacco è stata assegnata la vittoria a tavolino nel match contro la Res Women, che era terminato sul punteggio di 2-2. Le capitoline avevano agguantato il pareggio all’ultimo minuto con l’attaccante, […]
Il Giudice Sportivo, Sergio Lauro, ha comunicato nella giornata di ieri un decisione molto importante che riguarda il campionato di Serie B femminile. Al Tavagnacco è stata assegnata la vittoria a tavolino nel match contro la Res Women, che era terminato sul punteggio di 2-2. Le capitoline avevano agguantato il pareggio all’ultimo minuto con l’attaccante, classe 2004, Giulia Verrino riuscendo a portare a casa un punto dalla trasferta friulana. Il Giudice Sportivo, però, ha rilevato la violazione da parte della Res Women delle norme FIGC (C.U. F.I.G.C. n. 239/A del 28 giugno 2023) che stabiliscono la presenza di almeno 15 calciatrici in distinta con determinati requisiti. Secondo il referto del giudice sportivo, le giocatrici Ivana Emilova Naydenova, Martyna Duchnowska, Lora Petrova Zlatanova e Alicia Maria Tamburro non erano in possesso dei requisiti di età e tesseramento richiesti dalla FIGC. Con questa decisione cambia anche la classifica, la Res torna a 14 punti, mentre il Tavagnacco sale a sette e si avvicina alla coppia Freedom-San Marino Academy (a quota nove).
Il comunicato ufficiale
“Il Giudice Sportivo
esaminati gli atti ufficiali,
rilevato che la società RES WOMEN ha violato le norme stabilite dal C.U. F.I.G.C. n. 239/A del 28 giugno 2023
(Regolamento Campionato Divisione Serie B Femminile) che alla lettera B – punto 7 – “Partecipazione delle
calciatrici” stabilisce l’obbligo dell’impiego delle calciatrici giovani, in base alle quali è imposto alle società di
inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 15 calciatrici con i seguenti requisiti:
a) che tra i 12 e i 21 anni, siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche
non continuativo, di 36 mesi; ovvero
b) nate dopo l’anno 2005 (incluso), che siano state tesserate in maniera continuativa per società affiliate alla
F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento.
L’utilizzo in una gara di campionato di calciatrici inserite in violazione delle disposizioni precedenti comporta,
per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 6, del Codice di
Giustizia Sportiva, non avendo tale calciatrice titolo alla partecipazione alla gara.
Rilevato che dal referto di gara e dalla distinta ufficiale della società RES WOMEN risultano schierate su un
totale di numero diciotto calciatrici solo quattordici calciatrici in possesso dei requisiti di età e tesseramento, così
dette “formate”. Risultando “non formate” le seguenti calciatrici: n. 29 NAYDENOVA Ivana Emilova; n. 11
DUCHNOWSKA Martyna; n. 99 PETROVA Lora Zlatanova; n. 9 TAMBURRO Alicia Maria.
Rilevato che la violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, come stabilito nel
già menzionato C.U. n. 239/A del 28 giugno 2023, lettera B – punto 7, la sanzione della perdita della gara ai
sensi dell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, e che rileva anche l’indicazione di un numero di
calciatrici “non formate” superiore a quello consentito quale presupposto della perdita della gara (C.S.A.
Decisione del 30/10/2020);
considerato che il risultato della gara acquisito sul campo è stato
U.P. COMUNALE TAVAGNACCO – RES WOMEN 2 – 2
Delibera di infliggere:
a) Alla società RES WOMEN la perdita della gara con il punteggio di 3 – 0 in favore della società U.P.
COMUNALE TAVAGNACCO;
b) al Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società RES WOMEN, Sig. Fabio LOMMI, l’inibizione a svolgere
ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale a
tutto il 30 gennaio 2024.”
Asia Di Palma
24 Gennaio 2024